Antifrode non auto: l’esagerazione dolosa del danno si paga con la perdita dell’indennizzo

Antifrode non auto: l’esagerazione dolosa del danno si paga con la perdita dell’indennizzo
02 Aprile 2019: Antifrode non auto: l’esagerazione dolosa del danno si paga con la perdita dell’indennizzo 02 Aprile 2019

Le cause del nostro studio

La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1599/2018, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo proposta da un assicurato per un furto di cui l’assicuratore aveva contestato l’effettivo accadimento, eccependo, per di più, la perdita del diritto all’indennizzo a causa dell’esagerazione dolosa del danno.

Ciò in relazione ad una clausola contrattuale, ricorrente nell’assicurazione contro i danni, secondo la quale “il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all’indennizzo”.

La ditta dell’assicurata esercitava attività di ristorazione in due esercizi pubblici, uno dei quali ubicato in una città capoluogo di provincia e l’altro in una località balneare, ed aveva denunciato il furto di un ingente quantitativo di tagli pregiati di carne, di vini di pregio, nonché altri prodotti ed attrezzature avvenuto in questo secondo locale nella notte del 22 dicembre.

Accogliendo il primo motivo di impugnazione, la Corte d’appello ha evidenziato numerose contraddizioni tra le pretese formulate dall’assicurata e la documentazione che questa aveva esibito all’assicuratore per giustificare l’acquisto ed il possesso della merce asseritamente trafugata.

In particolare, la sentenza evidenzia che non vi era “corrispondenza tra i quantitativi di filetto e di lombata di cui è stato denunciato il furto e quelli indicati nelle corrispondenti fatture di acquisto” e l’appellata non aveva “fornito la dimostrazione dell’acquisto di quaranta bottiglie di vino “Cabernet Franc”” che assumeva esser parte della refurtiva.

Al di là di questi aspetti puntuali, che l’hanno indotta a dichiarare la decadenza dell’appellata dal diritto al pagamento dell’indennizzo in virtù della citata clausola contrattuale, la Corte manifesta il proprio convincimento sull’”inattendibilità dei dati sulla merce denunciata come rubata” in virtù di “ulteriori considerazioni in punto di fatto”, implicitamente riconoscendo la loro valenza presuntiva.

Essa, invero, sottolinea che l’appellata non aveva saputo spiegare perché “così ingenti quantitativi di carne, pari a tutto quanto acquistato ( ed anzi, si ripete, nella denuncia di furto i quantitativi di filetto e lombata asseritamente rubati sono superiori a quelli acquistati), si trovassero presso il locale” della citata località balneare, e non nell’altro “valutato altresì il ridotto volume di ricavi del primo ristorante” durante “il mese di dicembre”, nonostante la merce risultasse tutta consegnata presso il secondo, non apparendo “plausibile la circostanza che la totalità delle merci più pregiate fosse trasportata” da quest’ultimo presso quell’altro.

Inoltre, il teste-chiave escusso in istruttoria, “cugina dell’attrice odierna appellata e cameriera presso il ristorante”, aveva “affermato di avere scoperto il furto la mattina del 22.12.2010 nel momento in cui si era recata al ristorante per bere un caffè e di avere constatato che la macchina del caffè era stata rubata. Tuttavia nella denuncia sporta presso il Commissariato di Polizia… la macchina del caffè non è stata indicata tra i beni sottratti. Poiché la lista dei beni mancanti allegata in sede di denuncia è stata redatta su indicazione” proprio del teste succitato “e la macchina del caffè è attrezzatura di particolare valore, appare singolare una tale “dimenticanza”, a fronte, invece, di analitica quantificazione dei Kg. di carne pregiata asseritamente rubati, del numero di bottiglie di vino e delle altre merci indicate in dettaglio nella denuncia e nell’allegato a quest’ultima”.

Sicchè la Corte fa chiaramente intendere di dubitare dello stesso accadimento del furto denunciato.

Ciò nondimeno, essa esplicita di ritenere che “sia dimostrata l’esagerazione dolosa dell’ammontare del danno e che quindi ricorra l’ipotesi di decadenza dall’indennizzo”.

 

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